Con la sentenza n. 1828/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha affermato un principio fondamentale in materia di notificazioni telematiche:
Le notifiche via PEC provenienti da indirizzi non risultanti dai pubblici registri sono giuridicamente inesistenti e non possono beneficiare di alcun effetto sanante ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Il caso: un contribuente impugnava una cartella mai ricevuta. La Corte ha accertato che la notifica era stata eseguita da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici elenchi (INI-PEC o Reginde), compromettendo la certezza della provenienza dell’atto e violando l’obbligo legale di utilizzare indirizzi opponibili.
Il principio è coerente con Cass. n. 17346/2019:
“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”
Un richiamo importante per tutti gli operatori giuridici e per le amministrazioni: la validità della notifica dipende anche dalla regolarità formale del mittente, mentre la S. C., con le ultimissime pronunce, sostiene la validità di queste notifiche, a meno che non ci sia stata violazione del diritto di difesa:
Sezioni Unite, sentenza n. 14916 del 2016 e successivi orientamenti consolidati (fine 2022 – 2024)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’uso di un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri non comporta necessariamente l’inesistenza o la nullità dell’atto, se il destinatario riceve l’atto senza incertezze sulla provenienza e può esercitare tempestivamente la difesa. In questi casi il vizio è configurato come nullità sanabile o addirittura mera irregolarità.
Cassazione, ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024
In un caso concreto, la Corte ha ritenuto valida la notifica di una cartella esattoriale da PEC non iscritta nei registri ufficiali, perché:
- il mittente aveva chiaramente dominio istituzionale (es. pec.agenziariscossione.gov.it);
- il destinatario aveva ricevuto e tempestivamente impugnato l’atto, raggiungendo lo scopo conoscitivo previsto

No responses yet