Due recenti pronunce – Corte Costituzionale n. 124/2025 e Cassazione SS.UU. n. 20929/2025 – chiariscono i limiti stringenti della giurisdizione del giudice tributario, con ricadute pratiche rilevanti.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della giurisdizione tributaria sulle controversie aventi ad oggetto il contributo a fondo perduto per Covid, in quanto non aventi natura tributaria e prive di correlazione con obbligazioni fiscali.
Le Sezioni Unite, a loro volta, hanno stabilito che spetta al giudice civile decidere sul diniego del gratuito patrocinio disposto dalla Commissione tributaria, ritenendo inammissibile il ricorso per Cassazione su tale provvedimento per difetto di giurisdizione.
Un segnale chiaro: il giudice tributario non è un giudice “universale” delle entrate, ma resta ancorato alla sua funzione impositiva. Una conferma importante per operatori del contenzioso e professionisti che si confrontano con l’incerta giurisdizione su materie ibride.

No responses yet