Cartella di pagamento emessa da agente territorialmente incompetente: è nulla
Cass. Civ., ord. n. 21635 del 28/07/2025
La Suprema Corte ribadisce un principio consolidato:
- la competenza territoriale dell’agente della riscossione è inderogabilmente ancorata al domicilio fiscale del contribuente.
Ne consegue che:
• Il ruolo esattoriale deve essere consegnato all’agente competente per territorio, ovvero in corrispondenza del domicilio fiscale del debitore;
• Solo quell’agente può legittimamente emettere la cartella di pagamento;
• In caso contrario, l’atto è nullo.
Nel caso deciso, la cartella era stata emessa dall’agente di riscossione della Provincia di L’Aquila, ma la contribuente aveva domicilio fiscale in Roma.
Di qui la nullità della cartella e la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito a favore della contribuente.
Richiami giurisprudenziali: Cass. 20669/2014, Cass. 20458/2019, Cass. 23889/2024.
Un importante promemoria per i difensori: la competenza territoriale in fase di riscossione non è un dettaglio formale, ma un requisito essenziale di validità dell’atto.

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